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Porto Vecchio, il Tar chiude il fronte dei “baretti”

Dichiarato inammissibile il ricorso degli operatori contro gli atti del project financing. Per i giudici, gli ex concessionari non avevano una posizione giuridica sufficiente per impugnare la procedura

Sanremo. L’iter amministrativo per il restyling del Porto vecchio incasella un elemento pesante, destinato a incidere sulla lunga corsa verso la riqualificazione dello scalo storico di Sanremo. Il Tar Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni operatori commerciali dell’area, i concessionari dei cosiddetti “baretti”, contro gli atti del project financing per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dell’intervento di restyling del porto. La sentenza, pubblicata ieri, porta il numero 1047/2026 e riguarda il ricorso iscritto nel 2021, poi integrato negli anni da più motivi aggiunti.

A rivolgersi ai giudici amministrativi erano state diverse attività presenti nell’area, tra cui Cassini di Cassini Sandra & C., Gelateria delle Palme, S.C. srl, Bar Max, M&M Sanremo, Maria Squeo e Bar Porto Vecchio. Nel mirino erano finiti gli atti della procedura fin dalle origini: dalla determinazione del 31 marzo 2021 sulla conclusione della conferenza dei servizi preliminare, fino al bando di gara del 2022 e alla determinazione del 24 aprile 2024 con cui l’affidamento in concessione era stato aggiudicato a Porto di Sanremo srl. Il cuore della contestazione riguardava la futura sistemazione degli operatori commerciali all’interno del nuovo Porto vecchio. I ricorrenti lamentavano il mancato recepimento delle loro richieste sulle condizioni dei nuovi rapporti: il diritto di opzione sui locali, invece della sola prelazione, la durata dei contratti, il criterio di determinazione dei canoni e la possibilità di cedere a terzi il contratto. In parallelo, era stata presentata anche un’istanza per ottenere l’esibizione dell’intera documentazione richiesta al Comune, compreso il piano economico-finanziario.

Il Tar, però, non è entrato nel merito della bontà del progetto né delle soluzioni immaginate per il futuro assetto del porto. La decisione è arrivata prima, sul piano processuale. Secondo i giudici, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Una formula tecnica che, tradotta, significa: gli operatori non avevano una posizione giuridica qualificata sufficiente per contestare quegli atti. La ragione indicata nella sentenza è netta. Per il Tribunale amministrativo, i titoli concessori dei ricorrenti erano scaduti al 31 dicembre 2014 e non erano stati sottoscritti i successivi atti di rinnovo. Dal primo gennaio 2015, dunque, gli operatori sarebbero stati occupanti senza titolo, poi autorizzati in via provvisoria e tollerata a proseguire l’occupazione fino al 31 dicembre 2018 dietro pagamento di un’indennità.

Il Tar richiama sul punto un principio già consolidato dal Consiglio di Stato: quando una concessione di suolo pubblico è scaduta, la tollerata occupazione del bene non fa nascere in capo all’ex concessionario né un diritto soggettivo né un interesse legittimo. Anche il pagamento di somme assimilabili al vecchio canone non cambia la sostanza, perché serve solo a compensare l’occupazione senza titolo e non può essere letto come rinnovo implicito della concessione. Non basta, secondo i giudici, neppure la presentazione nel novembre 2024 di generiche istanze di rinnovo di concessioni ormai scadute da anni. E c’è un secondo profilo: i ricorrenti non avevano partecipato alla procedura di evidenza pubblica contestata, né avevano manifestato interesse a parteciparvi. Anche per questo, secondo il Tar, mancava la legittimazione a impugnare la gara.

Il verdetto chiude così, almeno in primo grado, uno dei fronti più delicati della vicenda Porto vecchio. Non cancella il tema politico e pratico della ricollocazione degli operatori, che resta parte integrante della nuova progettazione e dell’operazione di cucitura condotta negli ultimi mesi tra promotori, Comune e attività esistenti. Ma indebolisce in modo significativo il contenzioso che aveva accompagnato l’iter fin dal 2021. Non a caso, la stessa sentenza dà conto del tentativo delle parti di chiedere un ulteriore rinvio dell’udienza per la pendenza di trattative finalizzate a un possibile accordo bonario. Il Tar ha però respinto l’istanza, rilevando che non erano stati indicati in modo specifico né i tempi né la certezza dell’eventuale composizione transattiva. Già nel novembre 2025 era stato concesso un precedente rinvio per ragioni analoghe.

La decisione arriva in una fase cruciale. Negli scorsi mesi il Comune ha ricevuto dai promotori del project le soluzioni progettuali aggiornate per recepire le prescrizioni fissate dall’amministrazione su viabilità, tunnel, parcheggi, spazi pubblici e sistemazione degli operatori. Non ancora un progetto definitivo, ma una bozza avanzata su cui Palazzo Bellevue ha avviato una nuova fase di confronto con i soggetti coinvolti e i fruitori del porto. Il Porto vecchio resta il dossier più sensibile della trasformazione urbana di Sanremo: un project financing da oltre cento milioni di euro, entrato nella galassia dei Reuben Brothers attraverso Porto di Sanremo srl, chiamato a ridisegnare il rapporto tra città, mare, marina storica e attività economiche esistenti. La sentenza del Tar non dà il via libera tecnico all’opera, che dovrà comunque passare dalla conferenza dei servizi decisoria e dai pareri degli enti competenti. Ma toglie dal tavolo, almeno per ora, una delle principali mine giudiziarie.

Le spese di lite sono state compensate, scelta motivata dalla particolarità della vicenda e dalle condotte delle parti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, così come l’istanza di accesso agli atti collegata. Salvo eventuale appello al Consiglio di Stato, il messaggio che arriva da Genova è chiaro: il contenzioso dei vecchi concessionari non basta a fermare il project.