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Antenna di Costa d’Oneglia, il Tar respinge il ricorso: resta valida l’autorizzazione a Wind Tre

Nuovo capitolo nei contenziosi sugli impianti di telefonia nel Ponente. Per i giudici il Comune di Imperia ha svolto una nuova istruttoria adeguata dopo l’annullamento del primo titolo

Imperia. Il Tar Liguria dà ragione al Comune di Imperia e a Wind Tre nella lunga vicenda dell’antenna di telefonia mobile installata in località Costa d’Oneglia. Con la sentenza n. 981 del 2026, pubblicata il 29 luglio, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da un privato cittadino contro la rinnovazione dell’autorizzazione all’impianto di telecomunicazione a servizio della rete Wind Tre.

La decisione rappresenta un nuovo tassello nell’annosa stagione dei contenziosi amministrativi sulle antenne, tema che negli ultimi anni ha interessato diversi Comuni del Ponente ligure, tra ricorsi di residenti, valutazioni paesaggistiche, esigenze di copertura della rete mobile e poteri di pianificazione degli enti locali. Il caso di Costa d’Oneglia ha una storia già passata due volte davanti ai giudici amministrativi. Il primo titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune era stato annullato dal Tar Liguria con sentenza n. 148 del 2022, poi confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 7700 del 2024. In quella fase i giudici avevano censurato l’omessa valutazione della compatibilità dell’impianto con la disciplina del Piano territoriale di coordinamento paesistico, pur in assenza di un vero e proprio vincolo paesaggistico sull’area.

Dopo quella pronuncia, Wind Tre aveva presentato istanza di convalida e il Comune di Imperia aveva riaperto l’istruttoria, arrivando alla determinazione n. 915 del maggio 2025, con cui è stata rinnovata l’autorizzazione all’impianto, già realizzato. Proprio questo nuovo atto è stato impugnato dal ricorrente, che ha contestato la compatibilità dell’antenna con il contesto collinare e con la zona classificata “ANI-MA” dal piano paesistico. Secondo il ricorrente, il manufatto sarebbe collocato lungo un crinale della collina di Costa d’Oneglia, in un’area caratterizzata da oliveti e valori naturalistici significativi. L’antenna, alta 16 metri oltre al basamento, sarebbe visibile da più punti panoramici e produrrebbe un impatto paesaggistico rilevante. Nel ricorso veniva inoltre contestata la mancata valutazione di siti alternativi o della possibilità di collocare le nuove apparecchiature su una struttura già esistente nelle vicinanze.

Il Tar ha però respinto tutte le censure. Secondo i giudici, la nuova istruttoria svolta dal Comune è completa e adeguata. La Commissione locale per il paesaggio e il settore Urbanistica hanno valutato l’intervento come non pregiudizievole per il contesto panoramico e ambientale, prescrivendo comunque misure di mitigazione, tra cui la schermatura con siepi e alberature e la finitura in pietra dei muri del basamento. Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda la classificazione dell’area. L’impianto ricade in zona “ANI-MA” del Ptcp, cioè in un ambito non insediato con regime di mantenimento. Per il Tar, però, questa classificazione non comporta un divieto assoluto di installazione. Al contrario, la disciplina consente interventi finalizzati all’adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, purché non alterino in modo paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Nel caso specifico, i giudici hanno valorizzato la posizione del sito: un fondo privato sul versante collinare di Costa d’Oneglia, degradante verso la statale e il torrente Impero, ai margini di una linea di displuvio secondaria e a circa 160 metri sul livello del mare. La cresta principale della collina si trova più in alto, a circa 300 metri. L’area, pur coltivata a uliveto, è inoltre prossima a una cava dismessa riutilizzata per finalità industriali e artigianali, in zona classificata “IS-MO-B”. Per il Tar, questa collocazione è coerente con le linee guida Regione-Soprintendenza sull’applicazione del Ptcp, che per le zone “ANI-MA” indicano di preferire, quando possibile, aree vicine a quelle già maggiormente insediate. Il Tribunale ha quindi escluso che il Comune abbia travisato il quadro paesaggistico o sottovalutato il contesto.

Respinta anche la doglianza sul crinale. Secondo la sentenza, il criterio che suggerisce di evitare la collocazione di impianti lungo i crinali riguarda le linee elettriche e telefoniche fisiche, cioè infrastrutture che attraversano il territorio per lunghi tratti e che, ove possibile, possono essere interrate. Tale criterio non può essere esteso automaticamente alle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche senza fili, che per loro natura devono svilupparsi in altezza per irradiare il segnale. Il Tar riconosce che l’antenna è visibile da diversi punti di osservazione e che si aggiunge a una struttura preesistente posta a circa 40 metri. Tuttavia, per i giudici, il Comune ha motivato in modo sufficiente la compatibilità dell’opera, anche perché l’impianto si inserisce in un versante declinante verso il fondovalle e non determina una notevole alterazione dello skyline. La precedente antenna, di dimensioni inferiori, risulta invece quasi completamente celata dalla vegetazione.

Nessun accoglimento nemmeno sul tema della schermatura. Il ricorrente sosteneva che siepi e alberature non potessero realmente attenuare l’impatto di un palo alto 16 metri. Il Tar ha rilevato che le misure imposte servono comunque a migliorare l’inserimento dell’opera nel contesto, anche se la porzione più alta del palo resterà visibile. Negli elaborati progettuali è prevista, tra l’altro, la messa a dimora di nove esemplari di limone e il mascheramento vegetativo della recinzione con essenze sempreverdi autoctone, come il ginepro comune. Un altro nodo del giudizio era la cosiddetta co-ubicazione, cioè la possibilità di utilizzare l’impianto già esistente invece di autorizzare una nuova struttura. Anche su questo punto il ricorso è stato respinto. Il Tar ha ritenuto che Wind Tre avesse indicato esigenze di copertura radioelettrica tali da giustificare la scelta del sito e che l’antenna preesistente, risalente nel tempo e di dimensioni ridotte, non fosse idonea a ospitare le nuove apparecchiature. Il ricorrente, secondo i giudici, non ha fornito elementi tecnici sufficienti per dimostrare il contrario.

La sentenza richiama inoltre il quadro normativo regionale favorevole alla diffusione delle reti di telecomunicazione. Gli impianti di teleradiocomunicazione sono infatti ammessi in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto infrastrutture destinate a garantire un servizio di pubblica utilità. Questo non elimina la necessità di rispettare le regole paesistiche, ma conferma che le antenne non possono essere trattate come normali costruzioni edilizie. Per il Tar, infatti, le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria e non sono assimilabili agli edifici tradizionali. Pur sviluppandosi in altezza per esigenze tecniche di trasmissione del segnale, non generano volumetria e non producono un impatto visivo paragonabile a quello di fabbricati in cemento armato o muratura. Respinta anche l’eccezione del Comune sulla carenza di legittimazione del ricorrente. I giudici hanno ricordato che sia il Tar nel 2022 sia il Consiglio di Stato nel 2024 avevano già riconosciuto l’interesse di Chidda ad agire, avendo dimostrato la vicinanza e la visibilità del manufatto dalla sua proprietà immobiliare. Su questo punto si era quindi formato un giudicato esterno. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della particolarità della controversia.