Cold case svedese, ecco perché la Corte d’Appello ha condannato Salvatore Aldobrandi
L’ex pizzaiolo residente a Sanremo è colpevole «oltre ogni ragionevole dubbio»
Genova. È un mosaico di indizi «gravi, precisi e concordanti», valutati nel loro insieme, a convincere la Corte d’Assise d’Appello di Genova che Salvatore Aldobrandi sia il responsabile dell’omicidio di Sargonia Dankha, la donna di 21 anni, ex compagna, scomparsa a Linköping, in Svezia, il 13 novembre 1995 e il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Sono contenuti in 82 pagine i motivi per cui la Corte genovese, presieduta dal giudice Alessandro Farina, ha pronunciato, il 22 aprile scorso, una sentenza di condanna in secondo grado per omicidio volontario aggravato nei confronti di Salvatore Aldobrandi, l’ex pizzaiolo di 75 anni, originario di San Sosti, nel Cosentino, ma residente a Sanremo, a cui il Tribunale di Imperia aveva comminato l’ergastolo, così come avevano richiesto i pm di Imperia Matteo Gobbi e Paola Marrali, che insieme agli avvocati della famiglia della vittima, Francesco Rubino e Marta Vignati, avevano lavorato alacremente per riaprire il caso.
La riduzione della pena. Non una rivalutazione della gravità dell’omicidio, né un ripensamento sulla responsabilità dell’imputato, ma la necessità di adeguare la pena alla situazione personale maturata in trent’anni. I giudici confermano integralmente il giudizio di responsabilità e l’aggravante dei motivi abietti, ma riconoscono all’imputato le attenuanti generiche, ritenute prevalenti. Una decisione che, precisano, «non si fonda su una sottovalutazione della gravità del fatto, che resta gravissimo», bensì «sulla necessità di adeguare la attuale risposta sanzionatoria alla concreta individualizzazione della pena», tenendo conto «anche dell’evoluzione della persona dell’imputato nel lunghissimo periodo successivo». Oggi 76enne, Aldobrandi soffre di diverse patologie, documentate agli atti. Circostanze che, pur non essendo incompatibili con il carcere, «incidono sulla concreta afflittività della pena» e devono essere considerate nella valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
Oltre ogni ragionevole dubbio. Nelle motivazioni della sentenza, però, i giudici respingono punto per punto le censure della difesa e affermano che «la forza del quadro indiziario complessivo ed unitariamente valutato consente di affermare con assoluta univocità la prova della responsabilità dell’odierno imputato». Prima di affrontare i singoli motivi d’appello, la Corte richiama infatti il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la prova indiziaria deve essere valutata nel suo complesso e non attraverso un’analisi frammentata dei singoli elementi. Per i giudici genovesi, gli indizi raccolti nel processo «presentano tutte le caratteristiche indicate e idonee a condurre all’affermazione della responsabilità dell’imputato».
Una relazione fatta di controllo, violenza e possesso. La Corte considera dimostrato che il rapporto tra Aldobrandi e Sargonia fosse caratterizzato da controllo ossessivo, minacce e violenze. Le testimonianze descrivono un uomo che controllava gli spostamenti della ragazza, la tempestava di telefonate, si presentava nei luoghi da lei frequentati senza essere invitato e cercava continuamente informazioni attraverso amici e conoscenti. Secondo i giudici, «l’atteggiamento ossessivo e pervasivo di controllo deve essere qualificato come espressione di un autentico istinto di possesso» nei confronti della giovane.
Le motivazioni ricordano anche le numerose minacce attribuite all’imputato, tra cui quella riferita da una testimone: «Se non posso averti io, non può averti nessuno».
La telefonata delle 11 e l’ultima mattina di Sargonia. Tra gli elementi ritenuti decisivi figurano i tabulati telefonici. La Corte attribuisce particolare rilievo alla telefonata di appena sette secondi partita alle ore 11 dal telefono fisso dell’appartamento di Aldobrandi verso il numero personale dell’ufficio della madre di Sargonia.
Secondo i giudici, quella chiamata «costituisce prova della presenza della ragazza, la mattina del 13 novembre 1995, nell’appartamento di Aldobrandi», osservando che l’imputato non ha fornito una spiegazione credibile del perché quel numero fosse stato composto.
Il peso delle prove scientifiche. Un capitolo a parte riguarda il Dna e le tracce ematiche. La Corte respinge le contestazioni della difesa, ritenendo affidabili gli accertamenti svolti nel corso degli anni sulle macchie di sangue rinvenute nell’appartamento, sulla giacca dell’imputato e sull’auto utilizzata il giorno della scomparsa.
Nelle motivazioni si legge che «in termini di certezza scientifica, si è concluso che il sangue in questione era quello di Sargonia». I giudici aggiungono che le tracce ematiche «assumono un ruolo fondamentale ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto di giudizio», perché trovano riscontro negli altri elementi raccolti durante il processo.
L’auto presa in prestito e il trasporto del corpo. Le motivazioni affrontano anche la ricostruzione del cosiddetto “post delictum”. È accertato che Aldobrandi prese in prestito l’autovettura della ex compagna Karolina Vitsby proprio nel pomeriggio del 13 novembre 1995, manifestando, secondo diversi testimoni, una particolare urgenza nel procurarsi un mezzo.
Per la Corte è significativo che «le tracce di sangue riferibili a Sargonia siano state rinvenute proprio in corrispondenza dell’apertura del bagagliaio», elemento che viene considerato un grave indizio del trasporto del cadavere.
Escluse tutte le ipotesi alternative. La Corte afferma di avere preso in esame ogni ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Secondo i giudici, il dibattimento ha escluso l’allontanamento volontario, il suicidio e l’intervento di terzi.
Sargonia aveva programmato appuntamenti, stava organizzando il trasferimento nella nuova casa e progettava il futuro con il nuovo compagno. Inoltre, osservano i giudici, «sono trascorsi moltissimi anni senza alcuna segnalazione concreta di possibili avvistamenti».
L’assenza del corpo non impedisce la condanna. La Corte dedica un passaggio anche alla precedente decisione delle autorità svedesi.
Secondo i giudici italiani, il procedimento in Svezia si era concluso non per insufficienza degli indizi, ma perché la giurisprudenza svedese dell’epoca era ancorata al principio secondo cui «l’assenza del corpo della vittima è ostativa alla condanna per omicidio in assenza di prove dirette». Un orientamento che, secondo la Corte, non impedisce invece una condanna nell’ordinamento italiano quando il quadro indiziario supera la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
I motivi abietti. Infine, la Corte conferma anche l’aggravante dei motivi abietti. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, i giudici distinguono la semplice gelosia da un rapporto fondato sul possesso. Nelle motivazioni si legge che «Aldobrandi considerava Sargonia alla stregua di una proprietà» e che «la perdita del controllo… costituisce il movente dell’azione omicidiaria». Non una reazione emotiva momentanea, dunque, ma uno spirito punitivo maturato nell’incapacità di accettare la libertà della vittima.
Pur confermando integralmente il giudizio di responsabilità per l’omicidio di Sargonia Dankha e l’aggravante dei motivi abietti, i giudici hanno riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sull’aggravante contestata. Una valutazione che ha comportato una parziale riforma della decisione di primo grado, limitatamente alla pena, senza incidere sull’impianto accusatorio e sulla ricostruzione dei fatti. La Corte conferma dunque che il quadro probatorio resta «univoco» e idoneo a dimostrare la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Ma la pena è ridotta: dal carcere a vita a 14 anni di reclusione.



