Il Tar dà ragione ai pescatori, annullata l’ordinanza del Comune di Bordighera
Palazzo Garnier dovrà anche pagare le spese legali
Bordighera. Vittoria dei pescatori contro il Comune di Bordighera. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di operatori del porto e ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente con cui l’amministrazione comunale aveva imposto l’immediata applicazione del regolamento comunale e del piano degli ormeggi del porto, che prevedeva lo spostamento dei pescherecci.
La sentenza, pronunciata dalla prima sezione del Tar della Liguria, riguarda il ricorso presentato da Aldo Basile, Orazio Canzonieri, la cooperativa F.lli della Costa, Marco Canzonieri, la cooperativa Fratelli De Bella, Claudio Corrias, la cooperativa Fratelli Ioviero, Gerlando Gagliano, Natale Iannì, Christian Michieli, Gabriele Palmero ed Emilio Parodi, assistiti dall’avvocato Silvia Parodi.
Al centro della controversia, c’era l’ordinanza firmata il 4 settembre 2025 dall’allora amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Ingenito. Ordinanza che era stata emanata dal Comune di Bordighera per l’attuazione del regolamento comunale e del piano degli ormeggi del porto, con particolare riferimento al piano di sicurezza ed emergenza. Con quel provvedimento il Comune aveva ordinato ai ricorrenti di adeguarsi immediatamente alle disposizioni previste dal regolamento e dal piano degli ormeggi approvato dal Consiglio comunale.
I pescatori avevano però impugnato l’atto, sostenendo che mancassero i presupposti necessari per l’esercizio del potere straordinario del sindaco, evidenziando inoltre l’impossibilità materiale di esecuzione del provvedimento, viste le evidenti difficoltà nell’occupare con le loro imbarcazioni i nuovi spazi assegnati, e l’assenza dei requisiti di imprevedibilità e urgenza richiesti dalla legge.
Dopo aver respinto in via preliminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, il Tar ha riconosciuto la piena legittimità del ricorso collettivo e l’interesse dei pescatori a ottenere l’annullamento dell’ordinanza.
Ma i giudici non si sono limitati a questo. Entrando nel merito della questione, hanno ritenuto fondati i motivi principali del ricorso. Nella sentenza viene richiamato il «consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate soltanto in presenza di un pericolo imminente» e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari dell’amministrazione.
Secondo il Tar, tali provvedimenti devono inoltre essere caratterizzati da temporaneità, proporzionalità e da una motivazione adeguata che dimostri l’effettiva urgenza dell’intervento. Nel caso del porto di Bordighera, il Tribunale ha ritenuto che questi presupposti non fossero stati adeguatamente dimostrati, accogliendo così le contestazioni avanzate dai pescatori.
Motivi, questi, per i quali il Tar non solo ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento emesso da Palazzo Garnier, ma ha anche condannato il Comune di Bordighera al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge.
La sentenza rappresenta un risultato significativo per i pescatori del porto di Bordighera, che hanno visto riconosciute le proprie ragioni dopo mesi di contenzioso amministrativo. Il pronunciamento del TAR riafferma il principio secondo cui il ricorso ai poteri straordinari e urgenti della pubblica amministrazione deve essere giustificato da circostanze realmente eccezionali e adeguatamente motivate.
Per gli operatori del porto si tratta di una vittoria che potrebbe avere effetti rilevanti anche sulle future decisioni riguardanti la gestione degli ormeggi e delle attività portuali cittadine.


