Logo
Ospedaletti Village, il Consiglio di Stato ribalta il Tar: Comune “assolto” sull’archiviazione

Accolto l’appello dell’ente contro Fubar. Per i giudici è legittimo subordinare il permesso al pagamento degli oneri. Saltano anche i risarcimenti riconosciuti in primo grado

Ospedaletti. Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sul caso “Ospedaletti Village” e lo fa ribaltando la conclusione a cui era arrivato il Tar Liguria nella primavera del 2025. Con la decisione pubblicata oggi, la Sezione Quarta ha accolto l’appello del Comune di Ospedaletti contro la società Fubar S.r.l.s., riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso originario della società.

La vicenda nasce dall’istanza presentata dalla società nel giugno 2021 per realizzare una piccola struttura turistico-ricettiva in variante al Prg: il progetto “Ospedaletti Village”, un villaggio vacanze con sei piazzole destinate a ospitare altrettante strutture mobili. Il consiglio comunale, nell’autunno 2022, aveva espresso l’assenso alla variante, con il cambio di destinazione d’uso dell’area da agricola a turistico-ricettiva. In seguito, Regione Liguria aveva approvato la variante, escludendola dalla Vas e subordinandone l’efficacia alla positiva conclusione della conferenza di servizi in sede Suap.

Il nodo si è stretto sugli oneri. Dopo la conferenza di servizi convocata nel dicembre 2023, il Comune ha quantificato gli importi dovuti dalla società a titolo di contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione e monetizzazione degli standard. La società ha contestato i calcoli e non ha versato le somme ritenute dovute, arrivando così alle note di archiviazione del procedimento nella primavera-estate 2024. Da lì il ricorso al Tar e l’avvio di un contenzioso che ha accompagnato per mesi il dibattito politico-amministrativo locale. Il Tar, nel marzo 2025, aveva accolto il ricorso della società, annullando l’archiviazione e riconoscendo anche un risarcimento per provvedimento ritenuto illegittimo, quantificato come lucro cessante giornaliero. Pronuncia contro cui il Comune aveva annunciato e poi proposto appello.

Oggi arriva la svolta. Il Consiglio di Stato entra nel cuore della questione e non condivide l’impostazione del Tar: per i giudici, la disciplina del contributo di costruzione prevede che la quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia corrisposta all’atto del rilascio del permesso di costruire. In sostanza, il Comune può subordinare il rilascio del titolo edilizio al pagamento e, di conseguenza, è legittimo che chiuda il procedimento quando il privato non intende versare quanto richiesto. La sentenza affronta anche altri profili tecnici contestati dalle parti: dalla lettura degli standard urbanistici e del calcolo della monetizzazione, fino al tema del parcheggio interrato, che – secondo il Consiglio di Stato – non può essere considerato automaticamente esente da oneri nel caso in esame. Sul fronte economico, l’effetto è netto: venendo meno l’illegittimità dell’archiviazione, cade anche il presupposto del risarcimento riconosciuto in primo grado. È stato respinto inoltre l’appello incidentale della società sul cosiddetto danno da ritardo. Le spese di giudizio, infine, sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda. Per il progetto “Ospedaletti Village”, invece, il futuro torna legato al punto che ha fatto saltare il banco: la definizione degli importi dovuti e l’eventuale versamento degli oneri richiesti per poter arrivare al titolo edilizio.