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Accordi Festival, il Tar Liguria rincara la dose: massima trasparenza

Accolta l’istanza di JE: il Comune dovrà riesaminare il diniego entro 30 giorni. Per i giudici, troppo generica l’opposizione Rai sul “know-how” e carente la motivazione di Palazzo Bellevue

Sanremo. Non è una decisione sul merito della gara e della convenzione, un capitolo in parte archiviato e in parte ancorato a un nuovo passaggio giudiziario previsto a marzo, ma è un atto che rischia di pesare quanto una sentenza, perché tocca il nervo scoperto della vicenda: cosa c’è scritto negli allegati “sensibili” dell’accordo tra Comune di Sanremo e Rai per le edizioni 2026-2028 del Festival. Con un’ordinanza pubblicata oggi, il Tar Liguria ha accolto in parte l’istanza presentata da JE s.r.l., ordinando all’amministrazione comunale di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti dalla società, che aveva innescato la baraonda della procedura a evidenza pubblica per la gestione del Festival di Sanremo, entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notifica, se precedente) del provvedimento.

L’ordinanza del Tar pubblicata oggi (la 115 del 2026) nasce all’interno del ricorso principale con cui JE impugna, a più riprese e con motivi aggiunti, gli atti della procedura avviata dal Comune per individuare il partner chiamato a organizzare e trasmettere in chiaro il Festival, con concessione dei marchi. Nel corso del giudizio, la società ha presentato un’istanza di accesso “difensivo e civico” per ottenere gli atti della procedura e la convenzione Comune–Rai, compresi gli allegati. Il Comune, con nota del 29 ottobre 2025, aveva sostenuto di avere soddisfatto la richiesta depositando i documenti nel fascicolo, ma JE ha contestato la mancata ostensione degli allegati più “succosi” e ha promosso l’incidente ex articolo 116 del Codice del processo amministrativo, ovvero, ha chiesto gli ulteriori documenti nel corso del processo già aperto.

Sul punto centrale, il Tar distingue nettamente tra accesso “difensivo” e accesso civico generalizzato. L’istanza viene dichiarata in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente agli allegati 1 e 4, già depositati in giudizio il 30 dicembre 2025. Per gli altri allegati, invece, l’accesso difensivo viene negato: il Collegio richiama l’orientamento per cui chi non ha partecipato alla procedura non ha interesse a ottenere documenti delle fasi successive alla lex specialis, perché eventuali vizi degli atti post-bando non cambierebbero la platea degli operatori ammessi e non inciderebbero sul “bene della vita” perseguito nel giudizio. Diverso l’esito sull’accesso civico. Qui il Tar accoglie il ricorso, ribadendo che l’accesso civico generalizzato non richiede una motivazione legata a un interesse specifico e ha come finalità il controllo democratico sull’attività amministrativa. In questa cornice, gli atti di procedure comparative e anche quelli della fase di esecuzione possono essere oggetto di accesso civico, fermo restando il bilanciamento con i limiti previsti dalla normativa sulla trasparenza, in particolare quando sono in gioco interessi pubblici o privati, danneggiabili dalla diffusione di informazioni sensibili.

È qui che il provvedimento diventa politicamente rilevante. L’ordinanza cita l’opposizione formalizzata da Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 24 ottobre 2025 e riferita agli allegati più delicati della convenzione: l’allegato 2 (“Format”), l’allegato 3 (“Progetto”) e l’allegato 5 (“Ulteriori Obblighi delle Parti”), quest’ultimo con disciplina di dettaglio su location e modalità di sfruttamento commerciale degli eventi collegati. Rai aveva sostenuto che tali documenti costituirebbero “elementi progettuali” riservati, espressione di know-how non replicabile e suscettibile di sfruttamento economico e pubblicitario. Il Tar, tuttavia, ritiene l’opposizione troppo generica rispetto all’onere richiesto: non basta invocare in astratto il know-how, occorre indicare in modo puntuale quali parti dei documenti, e quali singole informazioni, sarebbero idonee a determinare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali dell’operatore. E aggiunge un secondo rilievo, diretto al Comune: nel diniego, Palazzo Bellevue si sarebbe limitato a recepire “passivamente” l’opposizione della controinteressata, senza svolgere una propria autonoma istruttoria e senza verificare davvero la sussistenza delle esigenze di segretezza. Da qui la conclusione: il diniego dell’ente locale va annullato.

Il dispositivo chiude con l’ordine al Comune di provvedere entro trenta giorni, precisando però un passaggio che lascia margine all’Amministrazione: Palazzo Bellevue dovrà riesaminare la richiesta e valutare, anche alla luce delle deduzioni della controinteressata Rai, se ricorrano limiti e condizioni per oscurare parti dei documenti, perché la decisione piena sulla “spettanza” dell’ostensione è impedita dall’esistenza di margini valutativi che competono al Municipio. Le spese di questa fase vengono compensate. In termini concreti, l’ordinanza accende i riflettori su ciò che finora è rimasto ai bordi della discussione pubblica: il “dettaglio” operativo e commerciale della convenzione, compresi format, progetto e regole di sfruttamento, che per la Rai rappresentano un patrimonio industriale e per il Comune un terreno cruciale nel rapporto tra titolarità dei marchi e gestione della macchina produttiva del Festival. Ora la partita torna nelle mani della giunta del sindaco Alessandro Mager, che dovrà stabilire cosa debba rimanere realmente riservato agli occhi dell’opinione pubblica.