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Concessioni balneari a Imperia, il Tar “salva” il Papeete Beach: respinto il ricorso sull’aggiudicazione

La Sezione Prima conferma l’affidamento a Lucky s.r.l.s. e giudica legittima la durata fissata in 17 anni dopo i chiarimenti sul piano economico-finanziario. Nel contenzioso, per i giudici, nessuna violazione della par condicio

Imperia. Un’altra tessera si aggiunge al mosaico, ormai complesso, delle gare per il riordino delle concessioni demaniali marittime nel capoluogo imperiese. Con sentenza pubblicata il 10 gennaio, il Tar Liguria (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto da Maco s.r.l.s. contro il Comune di Imperia e la controinteressata Lucky s.r.l.s., confermando l’aggiudicazione dello stabilimento balneare individuato sul piano demaniale delle spiagge come come “ON60” (ex Papeete Beach di via Novaro) per la durata di diciassette anni.

Al centro della controversia, tra gli altri profili, c’era la determinazione comunale che ha disposto l’aggiudicazione e la successiva definizione della durata del rapporto concessorio: Maco, seconda classificata, sosteneva che l’estensione da 4 a 17 anni, intervenuta dopo i verbali della commissione, avesse alterato i presupposti della valutazione comparativa e violato i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Il Collegio ha ricostruito la sequenza: secondo quanto emerge in sentenza, il piano economico-finanziario non era elemento premiale ai fini dei punteggi, ma rilevava per la verifica della sostenibilità dell’offerta e soprattutto per determinare la durata della concessione in funzione dell’ammortamento degli investimenti, entro una forbice indicata nel disciplinare (minimo 4, massimo 20 anni). Poiché nella versione iniziale del pef dell’aggiudicataria non erano rappresentati i flussi finanziari utili a ricavare i tempi di rientro, la commissione aveva proposto il quadriennio minimo, rimettendo poi al responsabile unico del procedimento l’attivazione di un contraddittorio sul punto. A seguito dei chiarimenti forniti dalla società vincitrice, la commissione ha ritenuto congrua la durata di 17 anni, giudicata “necessaria per il recupero dell’investimento”.

Per il Tar, questa interlocuzione non ha integrato una modifica dell’offerta tale da compromettere la par condicio: non si sarebbe trattato di un “nuovo” pef, ma di chiarimenti funzionali a determinare la durata del titolo sulla base di dati già presenti nell’impianto originario. Nella stessa prospettiva, i giudici hanno ritenuto inconferente il richiamo alle norme del codice dei contratti pubblici sulle modifiche sostanziali dei contratti di concessione, osservando che la disciplina richiamata non governa le concessioni di beni demaniali nei termini invocati dalla ricorrente e, in ogni caso, riguarda variazioni in fase esecutiva, mentre qui la durata è stata definita prima del rilascio del titolo. La sentenza affronta anche la questione, ricorrente nelle procedure di riordino, della partecipazione alle gare e del divieto di cumulo di più concessioni nello stesso Comune. Nel caso specifico, Lucky aveva partecipato anche a un’altra procedura (per un chiosco bar) e la ricorrente sosteneva che ciò avrebbe dovuto determinare l’esclusione. Il Tar ha invece ritenuto che la partecipazione fosse avvenuta in conformità alla lex specialis e, in particolare, alla lettura “restrittiva” del vincolo partecipativo adottata dal disciplinare in relazione alle diverse tipologie di concessione. Circostanza valorizzata anche in chiave di favor partecipationis e tutela dell’affidamento.

Nel corposo contenzioso il Collegio ha inoltre esaminato le doglianze sui punteggi, arrivando a segnalare alcune applicazioni non pienamente coerenti di singoli parametri (tra cui cronoprogramma, convenzioni con enti/associazioni e attribuzione di punteggi legati a certificazioni). Tuttavia, anche ricalcolando i punteggi secondo l’impostazione più favorevole alla ricorrente, lo scarto sarebbe rimasto tale da non mutare l’esito della gara. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e l’aggiudicazione confermata. Dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il ricorso incidentale. Il Tar ha disposto una parziale compensazione delle spese, condannando Maco al pagamento del residuo in favore di Comune e controinteressata, liquidato forfettariamente in 1800 euro per ciascuna delle due parti, oltre accessori.

La pronuncia arriva a pochi giorni da un’altra decisione del Tar Liguria (sentenza n. 13/2026, pubblicata il 5 gennaio) che, in un diverso lotto del riordino imperiese (“Bagni Sogni d’Estate”), aveva invece annullato l’aggiudicazione, ordinando una rivalutazione dei punteggi su specifici criteri.