Tar Liguria, stop al diniego: «Contributi non versati non bastano a negare il permesso di soggiorno»
Annullato il provvedimento della Questura di Imperia emesso nei confronti di un egiziano
Imperia. Il Tar Liguria ha accolto il ricorso di un cittadino egiziano residente nel Ponente ligure contro il diniego della Questura di Imperia al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, annullando il provvedimento. La sentenza n. 1139/2025, decisa il 17 ottobre e pubblicata il 22 ottobre, è della Sezione I (presidente Giuseppe Caruso, estensore Liliana Felleti). Il ricorrente era rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Taddei e Hakan Eller, con l’Amministrazione costituita tramite Avvocatura dello Stato.
Il tribunale contesta la lettura automatica della posizione contributiva come indice di attività fittizia. In un passaggio chiave si legge che «l’evasione fiscale o contributiva non può essere una ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno», poiché va perseguita con gli strumenti propri dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Nel fascicolo risultavano dichiarazioni dei redditi, fatture e una rateizzazione Inps con successivi Durc regolari: elementi che, per i giudici, non sono stati superati da un’adeguata istruttoria della Questura.
Il Collegio smonta anche l’appunto sulla mancanza di un mezzo “strumentale”. Per l’attività svolta — manovalanza edile, piccoli interventi e pulizie in giardini o campagne — «non [sussiste] necessità di un veicolo di proprietà o in leasing», potendo il lavoratore raggiungere i cantieri coi mezzi pubblici o «portato nei cantieri con i furgoni delle imprese» committenti. Non decisiva, inoltre, la contestata “irreperibilità” all’indirizzo dichiarato: in quel periodo l’uomo si trovava in Egitto per contrarre matrimonio ed era poi rientrato prendendo in locazione un nuovo alloggio a Imperia, circostanze documentate.
Quanto alla segnalazione Schengen proveniente dalla Francia, i giudici ricordano che non opera alcun automatismo preclusivo e che l’autorità italiana «ha la facoltà o, se lo straniero è già in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, l’obbligo di attivare la procedura di consultazione» prevista dall’articolo 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, «per chiarire i fatti che hanno dato luogo all’iscrizione» nel Sis. Anche su questo punto l’istruttoria è giudicata carente.
Sul versante anagrafico, l’omessa comunicazione di ospitalità ex articolo 7 del Testo unico immigrazione non invalida di per sé la posizione dello straniero: prima di farne fondamento di rigetto, l’Amministrazione deve invitare a sanare la carenza. E, ammonisce il Tar, è «inammissibile il tentativo di integrazione postuma del provvedimento in sede giudiziale», perché la motivazione deve essere completa sin dall’origine. Accolto il ricorso, il Tar ha annullato il diniego della Questura di Imperia, compensato le spese e ordinato la rifusione del contributo unificato al ricorrente.


