Villa Rachele, il Tar annulla i provvedimenti del Comune di Bordighera
Palazzo Garnier aveva bocciato il progetto di demolizione e ricostruzione dell’edificio
Bordighera. La sezione prima del tribunale amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso presentato da “La Scogliera S.r.l.“, società proprietaria di Villa Rachele, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Maoli e Emanuele Bertolin, annullando i provvedimenti del Comune di Bordighera che si era opposto alla riqualificazione dell’immobile.
La società, che ha sede a Sanremo, aveva presentato a Palazzo Garnier un progetto di ristrutturazione dell’edificio residenziale, «caratterizzato da notevoli carenze strutturali, tali da renderlo estremamente vulnerabile in fase statica e inadatto in condizioni di azione sismica», è scritto negli atti. Un progetto, a firma dell’architetto Fabrizio Alborno, che prevedeva «la demolizione e ricostruzione dell’edificio (che, è bene ribadirlo, risulta incongruo sotto il profilo statico strutturale e non è soggetto a vincolo storico-architettonico) con incremento volumetrico e realizzazione di parcheggio interrato».
Ma alla richiesta, nel maggio del 2019, l’ufficio tecnico comunale aveva risposto con un secco “no”: reputando che l’edificio in questione non sia «suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale». Decisione, quella dell’ente, avvalorata anche dal diniego opposto della Commissione locale per il paesaggio che ha espresso «parere contrario alla demolizione integrale».
A quel punto, la società ha presentato ricorso al Tar, che lo ha ritenuto fondato e lo ha accolto. Ma questo non significa che ora Villa Rachele, dimora storica di piazza Mazzini, possa essere demolita. Il fabbricato, infatti, precisa il tribunale, ricade «in area di tutela paesaggistica sicché il parere della Commissione locale per il paesaggio (Ctp) deve considerarsi obbligatorio tenuto conto che, in ragione delle modifiche progettuali apportate, non emerge con chiarezza se il nuovo progetto possa ritenersi ricompreso nella precedente autorizzazione paesaggistica già ottenuta dalla ricorrente nel 2016». Oltre a questo, il Tar sottolinea che «sia il parere della Ctp sia la successiva nota del Comune sono prive di una sufficiente motivazione […] non emergendo le specifiche ragioni di fatto e di diritto che precludono l’accoglimento dell’istanza». Per cui la palla ora torna in mano al Comune che dovrà riformulare il proprio parere, motivando il diniego fino ad ora espresso alla ristrutturazione di Villa Rachele.


