Imperia, il Tar dà ragione al meccanico Maiolino: il Comune non potrà acquisire aree dell’officina abusiva

L’artigiano aveva rispettato solo parzialmente l’ordinanza con cui gli si intimava di demolire le opere abusive
Imperia. La seconda sezione del tribunale amministrativo regionale della Liguria (Tar) ha accolto il ricorso presentato da Emiliana Barnato e Antonio Maiolino, difesi dall’avvocato Matteo Manconi, e di conseguenza annullato il provvedimento del Comune di Imperia che, accertando l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive su un terreno non edificabile, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime.
Si tratta della vicenda che ha portato la Procura di Imperia ad indagare il sindaco Claudio Scajola per favoreggiamento, a seguito di una telefonata in cui intimava all’allora comandante della polizia locale, Aldo Bergaminelli, di interrompere gli accertamenti sulle opere realizzate proprio da Maiolino.
Tutto è iniziato il 7 febbraio del 2022, quando il Comune di Imperia ingiunge al meccanico Maiolino di demolire le opere abusive accertate al civico 169 di via Giuseppe Airenti, in località Caramagna, a Imperia. Qui, Maiolino, che aveva dovuto lasciare la sua storica officina a Oneglia per consentire la realizzazione della pista ciclopedonale, aveva iniziato a costruire la sua nuova officina, realizzando una platea di calcestruzzo di circa 515 metri quadrati sulla quale erano collocati due container e un ponte sollevatore per auto. Tutte opere abusive, visto che si tratta di un’area soggetta a vincolo paesaggistico e parzialmente compresa nella fascia di inedificabilità assoluta determinata dalla vicinanza di un corso d’acqua.
Maiolino e Barnato, proprietaria del terreno, non fecero ricorso contro l’ordinanza, ma nemmeno la rispettarono, visto che il 12 ottobre del 2022, agenti della polizia locale effettuarono un sopralluogo scoprendo che era stata rimossa solo una piccola porzione del battuto in cemento.
A quel punto, il 18 ottobre dello stesso anno, il Comune di Imperia emette una seconda ordinanza, disponendo l’acquisizione gratuita delle opere abusive e delle tre particelle di proprietà della signora Emiliana Barnato sulle quali esse insistono. Ordinanza, quest’ultima, impugnata dai due interessati.
I giudici del Tar genovese hanno accolto il ricorso, e nella sentenza scrivono: «La scelta di acquisire integralmente i terreni della ricorrente sui quali insistono le opere abusive risulta viziata siccome motivata solo con riferimento al rispetto della misura massima prevista dalla legge, senza che siano state specificate le modalità applicate per determinare l’effettiva estensione dell’area ulteriore da acquisire né potendosi trarre tali indicazioni dalla presupposta ordinanza di demolizione». E ancora: «È fondato anche il secondo motivo di gravame in quanto, successivamente alla notifica dell’ordinanza di demolizione, gli interessati avevano comunque rimosso una parte della platea di calcestruzzo e, pertanto, il Comune di Imperia avrebbe dovuto considerare, ai fini della verifica inerente al rispetto del citato limite del decuplo, non l’intera superficie abusivamente costruita, ma solo quella tuttora occupata dall’opera abusiva». Dunque: «L’impugnato provvedimento di acquisizione gratuita risulta per tali ragioni illegittimo e, in conseguenza, deve essere annullato. La singolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio».