Ventimiglia, il Tar ligure rigetta ricorso della società Mannini Group nei confronti di Cala del Forte

27 settembre 2021 | 15:50
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Ventimiglia, il Tar ligure rigetta ricorso della società Mannini Group nei confronti di Cala del Forte

Le motivazioni del tribunale amministrativo della Liguria

Genova. Con una sentenza pronunciata dalla sezione prima del Tribunale amministrativo di Genova, nei giorni scorsi il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato nel 2017 dalla società “Mannini Group srl” nei confronti del Comune di Ventimiglia per la richiesta di variante progettuale presentata da Cala del Forte, all’epoca dei fatti concessionaria delle aree portuali che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto cedergli due posti barca da 14 metri lineari. L’impugnativa, come si legge nella sentenza, “non è sorretta da un interesse diretto e attuale”.

Non accogliendo il ricorso, il giudice ha comunque precisato che le spese possono essere compensate «non essendo l’iter approvativo della variante immune da profili di illegittimità rilevanti ai fini della regolazione delle spese quale solo per citare la più evidente la circostanza che determinazione conclusiva della conferenza di servizi oggetto di impugnazione sia stata assunta dalla Giunta comunale e non dal dirigente competente», è scritto nel dispositivo della sentenza.

Nel ricorso presentato dagli avvocati Adriano Battistotti e Daniele Granara, legali della Mannini Group Srl, sono presenti sei punti chiave a motivare l’impugnativa: eccesso di potere, sviamento di potere e/o manifesta ingiustizia, contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto «La finalità dell’operazione non sarebbe quella di perseguire l’interesse pubblico ma quello della controinteressata che avrebbe potuto accedere alla cessione di quote societarie a una società monegasca solo ove il progetto dell’approdo fosse stato modificato in conformità della variante proposta». E ancora: per l’approvazione della variante «è stata del tutto omessa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica». Evidenziata, inoltre,  una «confusione dei soggetti partecipanti come delegati alla conferenza dei servizi in rappresentanza del Comune di Ventimiglia. Incompetenza, ed omessa partecipazione di soggetto unico legittimato. Alla conferenza di servizi l’amministrazione comunale ha partecipato con più soggetti anziché con uno solo come previsto dalla legge». «La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi e, pertanto, del procedimento amministrativo de quo – si legge ancora – E’ stata adottata dalla Giunta Comunale e non dal Dirigente competente».

Il Collegio giudicante, tuttavia, ha ritenuto l’impugnativa «non sorretta da un interesse diretto e attuale». E precisa: «La ricorrente (Mannini Group Srl, ndr) ha incorporato, con atto Notaio Serraino di Ventimiglia del 24 novembre 2016, la Società INVESTIMENTI MARITTIMI s.r.l., che era titolare del diritto di ormeggio relativo a due posti barca di 14 metri lineari ciascuno in forza di impegno assunto dalla controinteressata Cala del Forte s.r.l. con scrittura privata del 24 agosto 1999, successivamente ribadita nel contenuto ed integrata da ulteriori soggetti obbligati da scrittura privata del 16 novembre 2005». Proprio da questa «titolarità del diritto di ormeggio deriverebbe la legittimazione e l’interesse ad agire della ricorrente». Ma, in realtà, «la sentenza del Tribunale di Roma 24 marzo 2016 n. 6127 ha accertato che “con riferimento alla fattispecie concreta va osservato che il mero esame della scrittura privata del 24.08.1999 e della successiva scrittura integrativa del 16.11.2005 consente di qualificare il titolo posto a base dell’azione ex art. 2932 c.c. quale schema atipico, assimilabile ad un preliminare di permuta, contemplante la prestazione di servizi a fronte dell’obbligo di trasferire, tra l’altro, beni futuri e da costruire; invero, con tali atti la Cala del Forte s.r.l. – dapprima rappresentata da Cozzi Gianfranco e successivamente da Cozzi Parodi Beatrice – si obbligava, tra l’altro, a cedere gratuitamente a Mannini Mauro, o a società dallo Stesso designata, due posti barca da m. 14 ciascuno, presso il realizzando porto turistico di Ventimiglia” (doc n. 6 prod. Ricorrente 14 aprile 2017). La posizione della ricorrente appare quindi riconducibile a quella di promissario acquirente del bene. Orbene tale posizione non è sufficiente, per la giurisprudenza maggioritaria, a legittimare la proposizione dell’impugnazione».