La vicenda

Sanremese vs Barillà 2-0, il Tar respinge il secondo ricorso per i campi di Pian di Poma

Nelle pagine del ricorso veniva messo sotto accusa anche il Comune

barillà carlo

Sanremo . La società biancoazzurra della Sanremese vince in seconda istanza, contro il ricorso presentato al Tar da Carlo Barillà, sulla gestione dei campi sportivi di Pian di Poma. In qualità di rappresentante della Golden Sanremese, l’imprenditore sanremese, aveva reclamato in sede giudiziaria, circa tre anni fa, diritti sull’utilizzo dei campi alla periferia ovest della Città dei Fiori.

Già all’epoca dei fatti, il tribunale amministrativo ligure aveva dato ragione al sodalizio biancoaazzurro. Questa volta ha anche stabilito che Barillà debba pagare le spese processuali del suo ricorso. Nelle pagine del ricorso veniva messo sotto accusa anche il Comune, reo a detta del proponente di aver steso il bando per l’uso dell’impianto in maniera erronea.

«La Sanremese, solo ed esclusivamente a fronte della grande pubblicità che, ogni volta, il Sig. Carlo Barillà accompagna alle proprie temerarie azioni giudiziarie, comunica che, in data odiernasi legge in una nota stampa della società biancoazzurra il TAR Liguria ha pubblicato la sentenza relativa all’ennesimo ricorso operato dalla Golden Sanremese in relazione all’aggiudicazione dell’impianto sportivo di Pian di Poma, respingendolo anche questa volta e, pertanto, decretando la totale correttezza della procedura con la quale il Comune aveva assegnato tale impianto alla Sanremese.

Nello specifico, con questa sentenza, che va a braccetto con quella del 9.11.2020 in cui il TAR aveva, già una prima volta, respinto il ricorso di Barillà, si è evidenziata la totale infondatezza del ricorso precisando, fra i vari aspetti, che “può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dal Comune e dalla Sanremese attesa l’infondatezza del ricorso anche nel merito” e confermando che “la Golden aveva già impugnato la determina di aggiudicazione ed il TAR, con altra sentenza del 22.10.2019, aveva già rigettato il gravame”.

La stipulazione del contratto con il Comune, per quanto tardiva, non comporta alcuna sanzione di nullità della pattuizione essendo un diritto della Sanremese, e non un interesse pubblico, quello di procedere o meno con l’esecuzione della pattuizione anche se in un momento successivo al l’aggiudicazione. Infatti, continua la sentenza, “nel caso di specie è evidente che entrambe le parti, pubblica e privata, hanno mantenuto l’interesse a concludere il contratto, come provato dal fatto che a partire dall’1.9.2018 la Sanremese ha sempre regolarmente gestito il servizio e pagato i canoni concessori” dimostrando, ancora, che “la Sanremese, in ogni caso, non avrebbe alcuna responsabilità per il ritardo della stipula” comunque ininfluente rispetto all’interesse pubblico anche alla luce della cancellazione dal Registro CONI della società di Barillà che, quindi, anche a prescindere dall’aggiudicazione alla Sanremese, non avrebbe potuto svolgere alcuna attività all’interno dell’impianto sportivo.

Ha poi aggiunto il TAR, così come già fatto con la sentenza precedente nonostante Barillà ancora non abbia provveduto ai pagamenti benché più volte sollecitato formalmente in tal senso, che “per tutti questi motivi, la Golden Sanremese è condannata anche al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 2000 in favore del Comune di Sanremo ed altri €. 2000 in favore della Sanremese».

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