Le regole

Coronavirus, Liguria da oggi in zona arancione: ecco cosa cambia

Spostamenti tra Comuni solo per comprovate esigenze (lavoro, salute, studio). Bar e ristoranti solo per asporto e consegne a domicilio

Imperia, zona arancione posto di blocco della polizia municipale

Genova. Allo scoccare della mezzanotte, la Liguria è entrata ufficialmente nella zona arancione. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che venerdì sera ha firmato una nuova ordinanza, con validità di 15 giorni, dopo aver ricevuto il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità contenente l’andamento dei contagi. Il monitoraggio ha evidenziato un balzo in avanti dell’indice di contagio nazionale (Rt) passato dallo 0,84 della scorsa settimana all’attuale 0,95, con alcune regioni, tra cui appunto la Liguria, in cui l’Rt ha superato l’1.

Bar e ristoranti. Con il passaggio dall’area gialla a quella arancione, torna il divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 18 è invece sempre consentita la vendita da asporto per tutti, fino alle 22 per i ristoranti. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive per i soli clienti della struttura.

Negozi. Le attività commerciali, ad eccezione di bar e ristoranti, potranno restare aperte fino alle 21. Chiusi nei weekend i negozi all’interno dei centri commerciali, fatta eccezione per gli alimentari, le farmacie, le para-farmacie, edicole e tabaccherie.

Scuola. Materne, elementari e medie restano in presenza. Didattica a distanza al 50 per cento per le scuole superiori.

Sport. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Spostamenti. E’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”. Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

 

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