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“Cms”, il tormentone ad una svolta, parte quarta

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LA “CMS” “AZZERATE LE SENTENZE del 2016”

 “IL TORMENONE AD UNA SVOLTA PARTE 4   “CASSAZIONE PRIMA CIVILE FA’ MARCIA INDIETRO” “RIAFFERMATA LA TESI INCLUSIVA ANCHE PER I CONTRATTI ANTERIORI al 2008”

 

GENT.MI

UTENTI AZIENDALI

CASSAZIONE PRIMA CIVILE N. 15461-17 con Ordinanza del 22-6-17 PRESIDENTE AMBROSIO RELATORE FALABELLA RIAFFERMA LA TESI INCLUSIVA DELLA CMS ANCHE ANTERIORMENTE AL 2009 COME STABILITO dalla n. 572-12 DELLA CORTE D’APPELLO di GENOVA AZZERANDO DI FATTO LE SENTENZE PRECEDENTI DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE di CASSAZIONE in tema di CMS del 2016 – n. 12965  Anno 22-6-2016 e n. 22270 del 3-11-2016 – E SULLA QUESTIONE DELLA CMS SE RIENTRI O MENO NEL CALCOLO DEL TAEG – E NON DEL TEG CHE E’ UN’ALTRA COSA –  COME DA ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA ANTERIORMENTE AL 2009 E AL DECRETO LEGISLATIVO “dall’art. 2-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ed invero, vi si legge, “La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.”

 

ASSESTATO UN ALTRO DURO COLPO AL NETWORK CRIMINALE DELL’USURA BANCARIA , I COSIDETTI “COLLETTI BIANCHI” CHE COLTIVANO LA PRASSI BANCARIA DI APPESANTIRE I TASSI BANCARI CON LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (C.M.S.), CHE SI ANDAVA AD AGGIUNGERSI AL GIA’ ALTO COSTO DEL CREDITO CON IL CALCOLO COMPOSTO EX ART 416 CP DI FATTO UNA VERA E PROPRIA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CHE SI ANNIDA NEI TRIBUNALI  DEL NORD OVEST SOPROTUTTO QUELLO SAVONESE CON ALCUNI CTU CHE MILLANTANO POSIZIONI FEDERALISTE DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO, “QUI SI USA COSI”.

L’ORDINANZA  N. 15461-17 del 22-6-17 HA RIDATO UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE della commissione di massimo scoperto, come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma con carattere di corrispettivo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione (del cliente) una determinata somma e per un tempo determinato , ciò discende che essa va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione della banca (ad esempio cinquemila euro), ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (ad esempio duemila euro, se il cliente ne ha utilizzato tremila euro).

La banca, infatti, nel momento in cui assume l’obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ad esempio cinquemila euro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quel determinato utente per la durata dell’ACCORDATO NON UTILIZZATO, CON UN COSTO INDIPENDENTE DAI NUMERI DEBITORI DEL CREDITO UTILIZZATO E QUINDI RIFERIBILI IN PERCENTUALE ALMOMENTO DELLA PATTUIZIONE CONTRATTUALE CON LA FORMULA CON DOPPIO ADDENDO = INTERESSE + SPESE  : NUMERI DEBITORI (CAP X GG VALUTA) + ONERI : ACCORDATO.

QUINDI la Commissione sul Massimo Scoperto )massimo utilizzato del trimestre) considerata COME un INTERESSE o un ACCESSORIO dell’ interesse, in quanto, se ” l’interesse compensativo è – come enuncia l’art. 820 c.c., 3° c. – il corrispettivo del godimento del denaro altrui, esso non può che far riferimento giorno per giorno (vedi art. 821, 3° c. c.c. ) al capitale effettivamente UTILIZZATO dalla banca al cliente. Dunque, detta clausola é da considerarsi nulla SEMPRE – PRIMA e DOPO IL 2009.

LA CMS CONTABILIZZATA COME ACCESSORIO DELL’INTERESSE E’ PARTE INTEGRANTE DEL TAEG DEL CONTRATTO E COME TALE NON PUO’ ESSERE CONTABILIZZATA NEL SECONDO ADDENDO ALLA VOCE ACCORDATO DELLA NOTA FORMULA DELLA BANCA DI ITALIA “PER LA TRASMISSIONE DEI DAT” IN QUANTO CONTRATTUALMENTE ESSA E’ PARI A ZERO SULL’ACCORDATO E QUINDI DI FATTO AZZERA L’INTERO ADDENDO  – di FATTO QUESTA FORMULA E’ UNA IDIOZIA CONTABILE O UN AGGIRAMENTO DELLA NORMA PENALE CAS PEN. 46669 19 DIC 2011.

LA CMS INOLTRE NON E’ UN’IMPOSTA NE’ UNA TASSA EQUINDI RIENTRA A PIENO TITOLO NEI COSTI PREVISTI EX ART 644 CP LEGGE 108-96 .

Cosi L’ ORDINANZA  N. 15461-17 del 22-6-17:

 “…la Corte di Appello ha incluso la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG (e quindi del tasso soglia), recependo, sul punto le affermazioni della giurisprudenza penale di questa Corte in tema di usura (confronta sentenza impugnata , pag. 6).”

La legge 28 gennaio 2009, n. 2. E’ UNA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA E NON HA NESSUNA PORTATA INNOVATIVA.

SULLA QUESTIONE DELLA FORMULA CON IL DOPPIO ADDENDO CASSATA DALLA N. 46669  PARLEREMO NEL PROSSIMO ARTICOLO.

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