L'esperto risponde

Il lavoro dei parenti nella società del coniuge

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Fabio Martini, consulente del lavoro

Domanda:

Il coniuge di un socio accomandatario, con la maggioranza del 60% in una Sas formata da un altro socio accomandatario e 2 accomandanti, vorrebbe fornire lavoro a titolo gratuito presso l’attività artigiana gestita dalla società. Il coniuge in questione ha già un lavoro a tempo pieno; quindi, l’attività verrebbe svolta durante i weekend e non è in conflitto con il suo lavoro abituale. Vorrei avere conferma del fatto che tale prestazione risulti regolare, visto che ha carattere occasionale. Vorrei anche capire se ci sono obblighi di qualche tipo (assicurazione infortuni, ad esempio) che la società è tenuta ad assolvere prima che la prestazione abbia inizio.

Risposta:

In linea generale, il ministero del Lavoro, con propria circolare n.10478 del 10 giugno 2013, ha chiarito che sono da ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali – escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale – le prestazioni rese dal familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

In particolare, la normativa relativa al settore artigianato stabilisce che gli imprenditori artigiani possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo, nel corso dell’anno, non superiore a 90 giorni; dette collaborazioni devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, quindi senza corresponsione alcuna di compensi.

Anche l’Inps è intervenuta in materia, con la circolare n.78/2013, e ha chiarito che scatta l’obbligo di iscrizione alle gestioni autonome qualora emergano idonei elementi probatori in ordine all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede. Ai fini Inail, resta sempre dovuto il premio contro gli infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari, occupati anche in via occasionale.

Tuttavia, secondo il Ministero (circolare n.14184/2013), per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo Inail solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Dott. Fabio Martini – Consulente del Lavoro

Amministrazione del Personale, Organizzazione del Lavoro e Gestione Risorse Umane

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