Rubrica legale

L’avvocato risponde – “Tasse omesse, rischio il pignoramento?”

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luca fonte

Buongiorno Avvocato,

sono dipendente di una società di elettronica e la mia famiglia é monoreddito.

Data la pesante crisi economica, ho omesso il versamento di imposte per un ammontare di € 15.000,00.

Possiedo solo la casa familiare e l’auto che uso per lavoro.

Rischio di perdere l’auto o che la mia casa sia pignorata e posta in vendita?

Dovrò chiedere un prestito per saldare il debito Come posso fare?

Grazie.

 

Egregio Signore,

per rispondere al suo quesito, ritengo opportuno fare un breve excursus circa la normativa di riferimento, al fine di chiarire la situazione attuale in tema di pignoramenti da parte di Equitalia, anche alla luce delle notizie recentemente apparse.

La normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, prevedeva la possibilità per Equitalia, qualora il contribuente avesse maturato un debito complessivo nei confronti dell’Erario superiore a € 20.000,00, di procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili, compresa la prima casa.

Al contribuente era, comunque, riconosciuta la facoltà di concordare con l’ente di riscossione un piano di rientro, fino a un massimo di n.72 rate, per provvedere al pagamento del dovuto.

Con l’introduzione del “Decreto del fare”sono stati introdotti precisi limiti alla pignorabilità della prima casa da parte di Equitalia.

Più precisamente, la normativa impone, infatti, un divieto di procedere al pignoramento ogniqualvolta si verifichi una di queste condizioni: 1) il bene oggetto di pignoramento è l’unico immobile posseduto dal contribuente; 2) l’immobile rientra tra i fabbricati con destinazione catastale abitativa; 3) l’immobile non è di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli); 4)l’immobile costituisce residenza anagrafica del debitore.

Restano fuori da tale normativa, quindi, le pertinenze della prima casa (box, magazzini ecc.).

Qualora ricorrano i suddetti presupposti, Equitalia, o gli altri enti incaricati dal Governo, non possono procedere al pignoramento dell’immobile del contribuente moroso.

Al di fuori dei casi sopra indicati, pur rimanendo la possibilità di procedere ad esecuzione, va segnalato che dal D.l. n. 69/2013 é stata introdotta un’ulteriore novità concernente la modifica dell’importo minimo previsto per procedere al pignoramento.

La soglia di € 20.000,00, precedentemente prevista, è stata infatti notevolmente alzata e, ad oggi, è richiesto, quale presupposto per procedere al pignoramento che l’importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a € 120.000,00.

Ulteriore novità é data dalla possibilità di rateizzare l’importo dovuto fino a 120 mensilità e non più 72 come nella previgente normativa.

Quanto alla vigenza temporale di tale nuova normativa, si é pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 settembre 2014 n. 19270, prevedendo la sua estendibilità a procedure esecutive iniziate antecedentemente alla nuova normativa, ma ancora in corso di esecuzione.

Va detto che, comunque, la normativa in questione si applica solo ed unicamente ad Equitalia, atteso che nulla d’altro é cambiato rispetto alle norme vigenti in tema di esecuzione forzata, nonostante recenti notizie di questa estate, aventi ad oggetto apparenti cambi di direzione da parte del Governo.

Nulla in realtà é veramente mutato su questo punto, rispetto alla normativa del cd. “Decreto del fare”.

Pur con evidenti limiti in tema di pignoramento, resta il fatto che Equitalia può, comunque, iscrivere ipoteca sul bene, al fine di tutelare il credito dello Stato.

Ma v’è di più.

Ad oggi, infatti, la prima casa resta pignorabile da parte di tutti gli altri creditori privati del debitore, i quali possono, tranquillamente, procedere esecutivamente.

In altri termini, ove un qualsiasi creditore privato muovesse un pignoramento nei confronti del debitore, Equitalia ben potrebbe intervenire, come figura privilegiata, nella procedura esecutiva, per soddisfare il proprio credito.

A ben vedere ciò che si é rivelato essere a favore del contribuente é l’estensione a 120 mensilità per quanto concerne la rateizzazione del dovuto.

Veniamo ora al suo caso.

Per quanto concerne l’auto che é di sua proprietà, mi pare di capire che la stessa é usata principalmente per lavoro, non avendo lei altri mezzi idonei.

In merito a tale situazione particolare, é opinione della Giurisprudenza che il fermo amministrativo dell’auto sia illegittimo ove il veicolo costituisca un bene strumentale all’attività professionale. Rientrano in questo ambito lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Tuttavia, le segnalo che una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (numero 9202/15) ha esteso, qualora sussistano determinati requisiti e condizioni, la tutela di cui sopra. anche ai lavoratori dipendenti che usano il mezzo per raggiungere il posto di lavoro.

Mi pare questo il suo caso.

Nel suo caso occorrerà dimostrare che il luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello della sua abitazione e non facilmente raggiungibile o collegato con altri mezzi.

A queste condizioni, di fatto, l’auto viene considerata a tutti gli effetti alla stregua di un bene strumentale e quindi di fatto impignorabile.

Per quanto concerne invece la sua abitazione, pur essendo evidente che si tratta di prima casa, ciò non le eviterà che sull’immobile sia iscritta ipoteca, con le conseguenze relative al rischio di altre procedure instaurate da creditori privati.

In merito alla situazione, stante le sue condizioni economiche, ove sia nelle sue possibilità, sarebbe più conveniente instaurare una trattativa con Equitalia, volta ad una lunga rateizzazione del debito (fino a 120 mesi).

Eventualmente, ove rateizzare con queste modalità non fosse per lei strada percorribile, l’alternativa sarebbe chiedere un prestito ad un istituto di credito, con relativa cessione di 1/5 del suo stipendio a garanzia del debito o altra rata meglio suddivisa nel tempo (cose che purtroppo difficilmente otterrebbe da un istituto di credito ove Equitalia provvedesse a iscrivere prima ipoteca sul suo immobile).

 Fonte Luca

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