Andare per funghi nel Comune di Triora: tutte le regole da rispettare

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale il 31 marzo scorso
Triora. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, in data 31 marzo 2015, il regolamento per la raccolta funghi. Questo è stato poi autorizzato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 1081 del 27 aprile 2015.
LE NORME CHE LO REGOLANO
Art. 1
Generalità
1. La raccolta dei funghi epigei nell’ambito del territorio del Comune di Triora è consentita nel rispetto della legge regionale n. 17 del 11 luglio 2014 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”, sue m. e i. e delle disposizioni di seguito specificate.
Art. 2
Autorizzazione alla raccolta
1. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 11/2014, la raccolta dei funghi è subordinata al possesso di un titolo autorizzativo per la raccolta nell’ambito del territorio comunale. Il titolo è costituito da un tesserino rilasciato dagli uffici comunali e/o dalla ricevuta del versamento in C/C postale di un corrispettivo, il cui importo è stabilito al successivo art. 4, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
Art. 3
Esenzioni
1. Ai minori di 14 anni la raccolta è consentita a titolo gratuito, purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta (ricevuta del versamento in c/c postale).
2. Sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo previsto al precedente art. 2 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi.
3. Sono esentati dall’obbligo del versamento i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Art. 4
Titolo autorizzativo
1. Il titolo autorizzativo di cui sopra si intende acquisito con il versamento del contributo di cui all’art. 2 del presente regolamento. La validità del titolo è annuale (anno solare).
2. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 11798188 intestato al Comune di Triora, nella misura sotto riportata e la relativa attestazione di pagamento deve essere conservata per tutto il periodo di validità ed esibita unitamente ad un documento di identità in corso di validità in caso di accertamento.
L’entità del contributo è così stabilita:
a) permessi annuali per residenti € 5,00
b) permessi annuali per non residenti € 60,00
c) permessi mensili per non residenti € 25,00
d) permessi settimanali per non residenti € 10,00
e) permessi giornalieri per non residenti € 5,00
La Giunta del Comune può aggiornare annualmente l’entità del contributo di cui sopra, dandone tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali.
3. Il possesso del titolo autorizzativo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.
4. Qualora i soggetti di cui al precedente art. 3 comma 2, intendano aderire all’iniziativa del Comune, sono tenuti a corrispondere al Comune, a titolo di concorso alle spese di gestione, tabellazione, vigilanza e per la manutenzione dei sentieri, un contributo annuale di euro 5,00, con le modalità di cui al precedente comma 2. La ricevuta di versamento vale altresì quale titolo per la raccolta su tutto il territorio comunale.
Art. 5
Giornate di raccolta
1. I possessori del titolo autorizzativo possono effettuare la raccolta dei funghi in tutte le giornate della settimana, tranne il mercoledì.
2. I residenti, nonché i proprietari o affittuari di terreni limitatamente agli stessi, possono effettuare la raccolta tutti i giorni della settimana.
Art. 6
Limiti di raccolta
1. Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili è di kg 3, di cui non più di kg 1 delle specie espressamente elencate nell’art. 4 della L.R. 17/2014.
2. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.
3. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17/2014 e sue m. e i.
4. I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi di proprietà o in possesso.
5. Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l’accesso ai ricercatori dotati di titolo, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.
6. La volontà di esercitare la facoltà di cui al comma precedente, dovrà essere manifestata in forma idonea a portarla inequivocabilmente a conoscenza dei terzi, posizionando lungo i confini tabelle recanti il divieto.La tabellazione è ha carico del proprietario.
Art. 7
Sicurezza
1. Al fine di aumentare la sicurezza e ridurre i rischi di incidenti, nelle giornate di caccia i ricercatori di funghi hanno l’obbligo di indossare un giubbotto o una pettorina ad alta visibilità di colore rosso-arancione-giallo.
Art. 8
Misure sanzionatorie
1. Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 22 della L.R. n. 17 del 11 luglio 2014, nonché la sanzione da euro 100 a euro 300, in caso di raccolta funghi da parte di persone che non siano in possesso del titolo autorizzativo previsto dall’art. 4 del presente regolamento;
Art. 9
Rinvio
1. Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alla Legge Regionale 11 luglio 2014 n. 17 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei” e sue m. e i.