“Chiusura della discoteca Silk, somministrazione e vendita alcoolici non sono due cose distinte”

“Introdotto il divieto di vendita di alcool ai minori di 18 anni, sono sorti dubbi sulla corretta interpretazione della norma, in rapporto all’articolo che disciplina invece il divieto di somministrazione ai minori di 16 anni” sottolinea la Confcommercio
Facciamo riferimento agli articoli apparsi sui media in merito alla chiusura temporanea della discoteca Silk a Sanremo e alle comunicazioni inoltrate dalla Fipe agli associati per precisare quanto segue, al fine di non creare confusione agli operatori:
a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 158/2012, che ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, sono sorti alcuni dubbi sulla corretta interpretazione della norma, soprattutto in rapporto all’articolo 689 del c.p. che disciplina invece il divieto di somministrazione ai minori di 16 anni.
Si tratta di argomenti estremamente tecnici ma il punto è se si debba considerare dal punto di vista normativo alla stessa stregua la somministrazione e la vendita. La prima analisi del mese di novembre ha portato a differenziare la vendita e la somministrazione. Successivamente un parere sui limiti di età rilasciato dal Ministero dell’Interno a fine gennaio 2013 ha sostenuto la coincidenza della somministrazione e della vendita degli alcolici.
Di detta interpretazione si è provveduto a dare immediatamente notizia ai soci inoltrando apposita circolare nel mese di febbraio 2013, e nella stessa circolare si diceva anche che si sarebbe proceduto presso gli Organi competenti al fine di avere un parere definitivo.
Appare evidente che l’interpretazione della norma non è così pacifica e avrà bisogno di un intervento del legislatore o di chiarimenti definitivi a cura dei Tribunali Amministrativi.
Ben diverso è il discorso se si somministrano alcolici a persona in stato di manifesta ubriachezza. In tal caso – a prescindere dall’età – è prevista la condanna dell’esercente per il reato di cui all’articolo 691 del codice penale.
Confcommercio Sanremo