IMU: imposta a metà se gli immobili sono inagibili o inabitabili

A non essere più applicabile è solo la disposizione – abrogata dalla manovra Monti – che, ai fini dell’applicazione di tale norma, attribuiva ai Comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.
A non essere più applicabile è solo la disposizione – abrogata dalla manovra Monti – che, ai fini dell’applicazione di tale norma, attribuiva ai Comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.
E’ questa una delle interpretazioni della normativa sulla manovra economica che la Confedilizia fornisce in una circolare diramata alle Associazioni territoriali aderenti e consultabile sul sito Internet www.confedilizia.it.
La Confedilizia, che nel suo commento interpretativo esprime fra l’altro l’avviso che l’impianto normativo previsto per l’Ici trovi applicazione, per le parti non abrogate, anche ai fini dell’Imu – segnala poi che è stata invece soppressa la possibilità per i Comuni di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di
parentela.
Il documento pubblicato sul sito Internet della Confedilizia contiene l’illustrazione – oltre che delle disposizioni relative all’Imu – anche di tutte le altre norme della manovra che interessano i proprietari di casa, fra le quali quelle concernenti il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la relativa maggiorazione, la nuova imposta sugli immobili all’estero, le novità sulle detrazioni del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% per quelli di risparmio energetico.