Riqualificazione energetica, conto alla rovescia per i lavori “incompiuti” nel 2010

24 marzo 2011 | 09:18
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Riqualificazione energetica, conto alla rovescia
per i lavori “incompiuti” nel 2010

Per accedere al bonus, è comunque necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla chiusura delle operazioni di riqualificazione, i documenti relativi agli interventi realizzati affinché l’ente possa verificare il conseguimento degli obiettivi

Il 31 marzo è l’ultimo giorno utile per comunicare all’Agenzia delle Entrate, via web, l’importo delle somme versate nel 2010 per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (riqualificazione energetica) e  che proseguono anche nel 2011.

Si tratta dell’incentivo introdotto dalla legge finanziaria 2007 (detrazione 55%) per quel solo anno e poi prorogato fino al 31 dicembre 2011. Il beneficio non è cumulabile con altri bonus previsti per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).

Questi i contribuenti interessati:
•    le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
•    i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
•    le associazioni tra professionisti;
•    gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
•    i titolari di un diritto reale sull’immobile;
•    i condomini, per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato;
•    gli inquilini
•    chi detiene l’immobile in comodato.
Ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile se hanno pagato i lavori. In tal caso, però, l’estensione del beneficio va intesa soltanto in ambito privatistico, in pratica per gli immobili a uso abitativo.

Si rammenta che dal 1° luglio dello scorso anno, le banche e Poste devono operare una trattenuta, a titolo d’acconto, pari al 10% dell’imposta sui redditi dovuta, sui bonifici emessi dai contribuenti a favore delle ditte che hanno eseguito i lavori di riqualificazione (articolo 25 del Dl 78/2010).
Il pagamento mediante bonifico è diventata “prassi” necessaria per usufruire del bonus fiscale. Fanno eccezione i titolari di reddito d’impresa, che possono effettuare il pagamento con modalità diversa, e le opere effettuate in leasing. In quest’ultimo caso, è chi usufruisce della detrazione ad assolvere gli adempimenti documentali richiesti dalla norma, mentre la società di leasing attesta solamente il termine dei lavori e il costo sostenuto.
Per accedere al bonus, è comunque necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla chiusura delle operazioni di riqualificazione, i documenti relativi agli interventi realizzati affinché l’ente possa verificare il conseguimento degli obiettivi e l’effettiva diminuzione del fabbisogno energetico.

Si tratta della copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e della scheda informativa riguardante il tipo di lavori eseguiti. L’indirizzo è http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Anche in questo caso la trasmissione è soltanto telematica.

Dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il modello da utilizzare per la comunicazione in scadenza. Può essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo. In Rete anche il software di compilazione e le specifiche tecniche.

Maggiori approfondimenti e risposte su interventi agevolabili, limiti della detrazione, documenti da esibire e conservare, nella guida on line dell’Agenzia, “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i nostri Uffici ubicati ad:
Imperia – Piazza Doria 3 – tel. 0183 273216 – 0183 710725
          Fax 0183 766140  e-mail:
Sanremo – Piazza Cassini, 16 – tel. 0184 570089 – fax 0184 570059
Ventimiglia – via Ruffini, 8 – tel/fax 0184 633387
Bordighera – via Fratelli Biancheri, 9 – tel/fax  0184 260450
Taggia –  piazza Eroi Taggesi 3 – tel/fax 0184 460191