Il gioco-forza Basso-Bozzano: Collegio rigetta reclamo contro reintegro. Sindaco: “La trasferiremo”

‘L’ordinanza del giudice – ha commentato il primo cittadino – conferma che lo stato di incompatibilità esiste, ma continua ad affermare che il posto dato alla Bozzano non e’ equivalente a quello di comandante….”.
Il Collegio del tribunale di Impera ha rigettato, oggi, il reclamo presentato dal Comune di Diano Marina contro la sentenza del Giudice del Lavoro che reintegrava nel suo precedente ufficio, il comandante della polizia municipale di Diano Marina, Daniela Bozzano che, nel giugno scorso, venne trasferita a capo del Personale, con un provvedimento del sindaco, Angelo Basso – emesso in sua assenza, perche’ in ferie – per motivi di incompatibilita’.
Al suo ritorno, la Bozzano presento’ ricorso e venne reintegrata nelle sue funzioni, ma a reintegro avvenuto, circa cinque mesi fa, il Comune presento’ un reclamo. ‘L’ordinanza del giudice – ha commentato il primo cittadino – conferma che lo stato di incomatibilita’ esiste, ma continua ad affermare che il posto dato alla Bozzano non e’ equivalente a quello di comandante. A questo punto vorra’ che ne elaboreremo uno in pianta organica, creando un posto che vada bene a lei’.
Basso ha parlato, come pure eventualita’, dei posti di vice segretario oppure capo della Protezione Civile. ‘Studieremo con i sindacati – ha affermato il sindaco – quale puo’ essere un posto adeguato. Il fatto che il giudice non ci da’ completamente torto, ma che conferma l’incompatibilita’, lo dimostra anche la compensazione, in parti uguali, delle spese legali’. Il Collegio era formato dai giudici: Gianfranco Boccalatte (presidente) e Marina Aicardi e Massimiliano Botti.
Nella sentenza si legge: ‘Per effetto di di una sentenza della Corte di Cassazione, questa posizione e profilo incontra il limite del rispetto del dipendente all’esatta equivalenza tra le mansioni precedenti e quella di nuova assegnazione (..). Per questi motivi respinge il reclamo proposto dal Comune di Diano Marina, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado della procedura’.