Al via i saldi in tutta la Liguria, ecco il decalogo del buon acquirente. Come evitare le fregature

Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire, il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Ma la novità è che non cè più bisogno di denunziare ‘i vizi al venditore entro otto giorni dalla sc
Sono partiti, oggi, in numeroselocalita’ italiane, tra cui la Liguria e, piu’ da vicino, la provincia di Imperia, i saldi di fine stagione. Come ogni anno, c’e’ la pèossibilita’ di stringere molti affari, ma le fregature sono sempre in agguato. Nel servizio che vi proponiamo di seguito, alcuni consigli sul come comportarsi per fare acquisti sicuri.
Decalogo del buon acquirente, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori
1) Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire, il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Ma la novità è che non c’è più bisogno di denunziare ‘i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta’. Il termine è stato elevato a due mesi.
2) Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce ‘saldo’ deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino.
3) Non fermarsi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi.
4) È bene avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: in questo modo il cliente è meno influenzabile dal negoziante. Pagare un prezzo alto, inoltre, non significa comprare un prodotto di qualità e bisogna diffidare dei marchi molto simili a quelli noti.
5) Diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi.
6) Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità.
7) Nei negozi e nelle vetrine è obbligatorio sia esposto sulla merce il cartellino che indica, in modo chiaro e leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale di sconto. Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce.
8) Consentire la prova dei capi non è un obbligo, sta alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.
9) Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.
10) Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura ci si può rivolgere allo Sportello del Consumatore, oppure all’Ufficio
Comunale per il commercio o ai Vigili Urbani.
Le norme da seguire per dei "Saldi Chiari"
1. PRINCIPI GENERALI
L’adesione all’operazione "Saldi Chiari" comporta per gli esercizi commerciali l’impegno ad operare nel pieno rispetto della normativa della Regione Lazio e delle disposizioni comunali in materia di vendite straordinarie di fine stagione o saldi, nonché delle regole contenute nel presente "Decalogo".
2. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE AI CONSUMATORI
Durante i saldi l’operatore commerciale si impegna a fornire ai consumatori la più ampia informazione possibile, anche mediante l’esposizione nelle vetrine ed all’interno del negozio di locandine, manifesti e quant’altro verrà predisposto e distribuito annualmente dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dalle Associazioni dei Consumatori promotrici della presente operazione.
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Durante i saldi l’operatore commerciale non può rifiutare il pagamento a mezzo carta di credito o bancomat da parte dell’acquirente, qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. ESPOSIZIONE DELLA MERCE
Durante i saldi l’operatore commerciale non può oscurare le porte a vetro, le finestre o le vetrine del negozio con manifesti cartelloni o altro materiale che impedisca al pubblico la visione dei locali e dei prodotti dall’esterno.
La merce a saldo va comunque chiaramente separata dalle altre merci offerte.
5. CAMBI MERCE
Durante il periodo dei saldi l’operatore commerciale ottempera agli obblighi sanciti dall’art. 130 del Codice del Consumo, per i prodotti che presentino vizi o difetti occulti (“Sostituzione” o “Riparazione”, nonché, in caso di impossibilità di entrambi i rimedi, “Risoluzione del Contratto”,per i casi di vizio grave, o “Congrua riduzione del prezzo”, in tutti gli altri casi) emersi nei limiti temporali di cui all’art.132 del medesimo Codice (entro 2 anni dalla consegna, con l’onere di denuncia al venditore entro 2 mesi dall’emersione del vizio).
Nel caso di non corrispondenza della taglia, in tutti quei casi in cui per motivi oggettivi non è stato possibile provare il prodotto, questo verrà sostituito entro due giorni dall’acquisto con prodotti disponibili all’atto della richiesta di sostituzione. Qualora la sostituzione non fosse possibile per mancanza di capi identici, o per mancato gradimento da parte del cliente, l’operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di importo pari al prezzo pagato per i capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro successivi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di emissione del relativo scontrino fiscale. In caso di acquirente residente all’estero, l’operatore commerciale restituirà all’acquirente medesimo l’importo pagato per il capo non sostituibile. In entrambe le ipotesi, la sostituzione del prodotto sarà effettuata dietro presentazione del relativo scontrino fiscale.
6. PROVA PRODOTTI
Il cliente ha il diritto di provare i capi, in appositi stanzini attrezzati, per verificare la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e quei prodotti che, per consuetudine, non vengono normalmente provati.
7. UNIFORMITA’ DI PREZZI
Le catene di negozi che effettuano i saldi sono invitati a porre in vendita, negli esercizi che effettuano tali vendite straordinarie, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, disponendo altresì, in caso di variazione dei prezzi, a praticare la medesima variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.
8. RIPARAZIONI
Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale deve darne preventiva informazione al cliente medesimo e deve altresì esporre in maniera ben visibile, un cartello con la seguente dicitura "Le riparazioni sono a carico del cliente".
9. OSSERVATORIO
Il controllo sulla corretta osservanza del "Decalogo" è demandata ad un apposito "Osservatorio" formato da un rappresentante della Federabbigliamento e da un rappresentante per ogni Associazione dei Consumatori firmataria del decalogo stesso, con la supervisione dell’Amministrazione Comunale – (Assessorato Attività Produttive). L’Osservatorio, in caso di accertata irregolarità nella gestione dell’operazione "Saldi Chiari" da parte dell’operatore commerciale aderente, escluderà l’azienda dal circuito "Saldi Chiari",inibendo contestualmente all’operatore stesso di continuare ad esporre il materiale pubblicitario relativo all’operazione in questione.