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Lavori al Porto di Imperia
Giuseppe Zagarella e Paolo Verda sulla richiesta di archiviazione relativa a capannone cantieristica
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Paolo Verda
La notizia di richiesta di archiviazione da parte del magistrato inquirente circa la costruzione in difformità rispetto ai titoli autorizzativi del capannone sul Porto di Imperia ci lascia sicuramente perplessi.
La costruzione è, per stessa ammissione del progettista (a mezzo stampa), difforme rispetto a quanto autorizzato e conforme rispetto ad una variante che a tutt'oggi, per la parte relativa al capannone, non è stata formalmente approvata dalla competente Conferenza dei Servizi (non a caso è stata determinata una “sanzione ambientale” a fronte di una “istanza di compatibilità paesaggistica” presentata dallo stesso progettista).
Poco importa che allo stato attuale solo 2/3 del volume risultino realizzati. Dalle documentazioni depositate agli atti risulta chiaramente non solo che l'altezza del capannone non diminuisce rispetto al progetto approvato, ma il volume finale del capannone (una volta costruito per intero) verrà aumentato sensibilmente come attestato dalla stessa Commissione Edilizia Integrata del Comune di Imperia.
E questo al di là delle dichiarazioni dei legali, non corrette, secondo le quali l'altezza dell'edificio sarebbe diminuita, laddove l'altezza di gronda (parametro urbanisticamente rilevante) è aumentato di circa 3 metri.
Certo è che qualora, lette le motivazioni del provvedimento, si confermino i criteri illustrati a mezzo stampa per dirimere la questione, questo costituirà senza ombra di dubbio un importante precedente a sostegno di coloro che ritengano i parametri urbanistici e le norme tecniche di attuazione dei piani passibili di interpretazioni soggettive e modifiche.
Se tutto sarà confermato allora i nostri colleghi sappiano:
- sembrerebbe possibile sanare abusi e difformità gravi su suolo demaniale;
- su demanio, nonostante quanto espressamente previsto dal Codice della Navigazione all'Art. 47, e dalla Legge dicembre 2006 n. 296 e dalla Legge Regionale 13/1999 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 22/2008, le gravi violazioni urbanistico edilizie e paesaggistico ambientali a quanto pare non comporteranno più sanzioni, tanto meno la prevista revoca delle concessioni demaniali; (Stralcio da L.R.13/99 in combinato disposto con L.R.22/2008: Art. 11 quinquies. (Violazioni urbanistico-edilizie e paesistico-ambientali) (22)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47 del Codice della Navigazione e dell’articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per gravi violazioni edilizie si intendono la realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati e realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Stralcio Legge dicembre 2006 n. 296: 250. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296". Dal Codice della Naviigazione: Art. 47 (Decadenza della concessione)
L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale Ë stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alla lettera a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. )
- sembrerebbe possibile la procedura di S.U.A. “ in sanatoria”.
Restiamo in attesa di conoscere gli esiti definitivi della questione consci che qualunque essi siano questi costituiranno precedente non trascurabile per dirimere future questioni con la Soprintendenza della Regione Liguria e con tutte le altre su base nazionale, così come con l'Agenzia del Demanio e con gli altri Enti interessati.
Contestualmente restiamo in attesa di conoscere anche gli sviluppi circa l'evidente sforamento dei volumi massimi ammessi dal Piano Regolatore Portuale (il progetto in variante complessivamente vede volumetrie per 127.000 metri cubi a fronte di un massimo ammesso di 120.000), certi che verrà sicuramente trovata idonea e repentina soluzione, magari con qualche “decreto interpretativo” ad hoc.
Tutto quanto sopra detto, sia chiaro, il problema è e resta sempre lo stesso: se le regole esistano e per chi esistano. E che la cantieristica abbia bisogno di spazi idonei per lavorare è cosa che ci ha visto in prima linea, propositivi, durante l'intero iter di approvazione del progetto del Porto Turistico. Che poi i progetti vengano variati per meglio rispondere al contenimento della spese di realizzazione, a scapito dell'impatto su una città è tutta un'altra storia...
Ing. Giuseppe Zagarella
Arch. Paolo Verda
di Riviera24
07/04/2010






















