I nostri soldi

Anatocismo e usura, la “Cms” il tormentone ad una svolta, parte 1

denaro soldi banconote

GENT.MI UTENTI AZIENDALI

RECENTEMENTE ALCUNE SENTENZE DI CASSAZIONE SULLA CMS (commissione di massimo scoperto) HANNO SPACCATO IN DUE I TRIBUNALI , MI RIFERISCO ALLE SENTENZE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2016 CHE DATA LA COMPLESSITA’ ABBIAMO DIVISO IN DUE PARTI CON UN EVENTUALE TERZO APPROFONDIMENTO

 

Num. 12965  Anno 2016,

Presidente: NAPPI ANIELLO, Relatore: FERRO MASSIMO, Data pubblicazione: 22/06/2016

La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815, co.2, cod. civ. per il mutuo,

regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione.”

 

QUINDI ANCHE PER LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

 

“La pattuizione di interessi usurari non è, infatti, eventualità che si verifica nei soli contratti di mutuo, bensì in qualsivoglia contratto avente funzione creditizia al quale può essere associata la corresponsione di interessi, compresa dunque l’apertura di credito in conto corrente”

 

Chiamata a pronunciarsi, sulla natura della CMS, la Corte di Cassazione disse che se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti, quindi legittima ma comunque sottoposta interamente all’art 644 cp integrato in art 1 L. 108-96 che attualmente recita:

 

“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”

 

 

 

Appare pacifico pertanto che se lecita, IN TESHIS “messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione”, anche Cas Civ n. 22270 3-11-2016 presidente Nappi Aniello relatore Mercolino Guido, CMS, “applicata sul totale del fido accordato”;

La commissione infatti proprio perche’ collegata alla MESSA a DISPOSIZIONE DEI FONDI e NON AL SUO EFFETIVO UTILIZZO PERCENTUALIZZATO SUL MASSIMO UTILIZZATO e per la sua particolarita’ di

NON ESSERE NE’ IMPOSTA NE’ TASSA

DEBBA RIENTRARE NEL CALCOLO DEL COSTO DEL DENARO

E SE PERCEPITA COME ACCESSORIO DEL TASSO DI INTERESSE, QUINDI SUL MASSIMO UTILIZZATO, QUINDI SUL MASSIMO SCOPERTO DI CONTO O APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

DEVE RIENTRARE, FATTISPECIE QUESTE DELLE DUE SENTENZE SOPRA RICHIAMATE NON CONVENUTE NEI CONTRATTI DE QUO,

“…trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente” (conformi Cass. peri. , sez. 2, 14 maggio 2010, n. 28743 e Cass. pen., sez. 2, 23 novembre 2011, n. 46669).

 

Antonio La Rocca

ALR Centro Studi Elaborazione Dati

Amministratore di SOS Utenti Aziendali Web Facebook

 

leggi anche
soldi banconote euro generica
I nostri soldi
Anatocismo e usura, la “Cms” il tormentone ad una svolta, parte 2
commenta