Rubrica legale

Si può pretendere la restituzione dei soldi per presunta indegnità? La parola al legale

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Domanda:  

Buongiorno, io e mia moglie siamo due precari e viviamo da tempo nella casa appartenuta a mia suocera. La casa é piuttosto vecchia e il tetto era da riparare. Non avendo risorse per provvedere, ho chiesto aiuto a mia madre ex maestra pensionata, la quale mi ha “regalato” 20.000,00 euro. Recentemente, purtroppo, i rapporti tra mia madre e mia moglie si sono inariditi e in certe occasioni sono nate anche discussioni per futili motivi. Mia madre mi ha, pertanto, intimato di restituirle i soldi che mi ha fornito. Non so come fare, abbiamo entrate saltuarie dato che siamo precari. Può mia madre pretendere la restituzione dei soldi per presunta indegnità? Grazie.

Risposta:

Buongiorno, al fine di fornirLe una risposta in merito alla fondatezza o meno della richiesta avanzata da sua mamma, occorre, preliminarmente, che io provveda a dare una qualificazione giuridica del rapporto che é intercorso tra Lei e quest’ultima, anche al fine di chiarirLe se e come é dovuta la restituzione.

La circostanza per cui sua madre si é determinata a corrisponderle la somma di € 20.000,00, affinché lei la usasse per scopi familiari, potrebbe far ritenere in via preliminare e astrattamente come esistente la fattispecie di cui all’art. 1813 c.c., ossia il mutuo. Tale tipologia di contratto si configura come il contratto mediante il quale “ una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Come si può notare, il mutuo prevede espressamente la consegna di una res (cosa), circostanza sussistente nel caso concreto. Pare, tuttavia, difettare in capo al mutuatario (lei) un obbligo restitutorio, almeno originario. Esclusa, quindi, l’esistenza di un mutuo a suo carico, verrò ora a verificare se si é in presenza di un atto di donazione, con le relative limitazioni e caratteristiche.

Occorre dire che la donazione va intesa come un contratto “ col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Così recita l’art. 769 c.c. Tale tipologia contrattuale é connaturata da due elementi essenziali. Punto primo, lo spirito di liberalità del donante, senza che sussista alcuna situazione di coazione contro quest’ultimo (altrimenti nemmeno si potrebbe parlare di donazione). Punto secondo, é evidente la necessaria correlazione tra l’arricchimento del donatario e il conseguente impoverimento del donante.

E’ necessario, unitamente a quanto sin qui enunciato, che il ricevente accetti quanto a lui donato e che tale intendimento giunga a conoscenza del donante. E’ pur vero che l’effetto tipico della donazione può essere realizzato anche con strumento diversi dalla donazione, in senso formale.

Si verificano tali ipotesi, ad esempio, quando viene a realizzarsi una donazione indiretta, il cui fine di liberalità é raggiunto non utilizzando le forme solenni previste all’art. 769 c.c., riguardo alla donazione ordinaria. La donazione indiretta si distingue, infatti, da quella ordinaria principalmente per la forma. La forma solenne per atto pubblico é richiesta, a pena di nullità, per quest’ultima tipologia ex art. 782 c.c.. Per la donazione indiretta, invece, ad essere prescritta é la forma del negozio tipico utilizzato per raggiungere lo scopo della liberalità.

E’ l’art. 809 c.c., infatti, nel dichiarare applicabili le norme sulla donazione agli altri atti di liberalità, realizzati con negozi diversi, a non richiamare l’art. 782 c.c. ( forma solenne per atto pubblico).

Vista l’entità della somma corrisposta, non si potrà certo applicare quanto previsto all’art. 783 c.c. che, in tema di corresponsione di piccole somme, non prevede forme particolari o solenni. Anzi lo stesso, così recita: “ la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili é valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione (passaggio da una persona all’altra)”. Al comma 2 esiste, altresì, la disposizione secondo cui “la modicità della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.

Vengo ora a valutare se la donazione di € 20.000,00 da parte di sua madre, possa o meno contenere queste caratteristiche. Per sua stessa ammissione, sua madre é una ex insegnante oggi in pensione, per cui tenderei ad escludere che si possa parlare di “ modico valore”, relativamente all’importo e alle condizioni economiche del donante. Resta ora da analizzare un’ultima ipotesi di donazione, per la quale il codice civile non prevede alcuna forma particolare, ovvero la liberalità d’uso.

Ciò al fine di fornire, finalmente, una risposta al suo quesito. A mente dell’art. 770, comma 2, del codice civile “ non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”. In altri termini, la liberalità d’uso si caratterizza per il fatto che colui che la mette in atto intende osservare un uso, ovvero adeguarsi ad un costume vigente in un determinato consesso sociale, quale la famiglia. L’ingente ammontare della somma presa in considerazione non sembra, a mio avviso, essere minimalmente incompatibile con quest’ultima figura.

Per tuziorismo, va detto che ciò che rileva, ai fini della qualificazione come liberalità d’uso di una qualsiasi elargizione, é che essa si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e ai costumi propri di una determinata occasione, da valutare anche in rapporto alle relazioni sussistenti tra le parti e alla loro posizione sociale.

Sul punto la Giurisprudenza più recente ( in tal senso Cass. Civ. n.19636/2014) ha, tra l’altro, avuto modo di precisare che “ il rilevante valore dell’oggetto donato può configurare una liberalità d’uso e non una donazione purché ricorrano elementi quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell’elargizione, tali da escludere l’animus donandi”.

Nel caso di specie, gli elementi che ho avuto modo di evidenziare vanno riscontrati nelle particolari circostanze del caso e nel rapporto familiare tra voi esistente. Sua madre Le ha corrisposto la somma, in quanto sussisteva una ragione contingente, per cui la dazione di denaro era necessaria per ragioni attinenti alla riparazione dell’abitazione in cui Lei vive con la sua famiglia. Non va sottaciuto anche il forte legame familiare insistente tra di Voi.

Diversamente dai casi di revoca della donazione, specificati dall’art.809 c.c. (ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli), la figura della liberalità d’uso non prevede alcun caso di obbligo restitutorio. Alla luce di questi elementi posso, dunque, concludere che la richiestaavanzata da sua madre, a cagione e a seguito di dissapori familiari insorti, non possa trovare accoglimento in alcuna sede. Il conferimento di denaro, infatti, può essere avvenuto ed in effetti é avvenuto per liberalità d’uso, ai sensi dell’art. 770 c.c., comma 2.

Potrà, quindi, tranquillamente ritenere la somma a suo tempo ottenuta, senza avere alcun timore.

Cordiali saluti.

Abogado Fonte Luca

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